Quando lo “scontrino parlante” lascia…senza parole

Domenica notte a Padova, Daniele si avvicina allo sportello notturno di una delle farmacie di turno della città. Per lui è la più comoda perché conosce la zona e non vuole perder tempo, visto che ha passato quasi tutto il giorno in Pronto Soccorso per assistere la moglie che il giorno precedente ha avuto un incidente stradale. C’è un’altra persona prima ed attende il suo turno. Quando tocca a lui, porge attraverso lo sportello la prescrizione di un farmaco per la moglie, fatta in Pronto Soccorso. Il farmacista del turno notturno, dall’aspetto giovanile, prende il foglio senza proferire parola, si reca all’interno e presto ricompare consegnandogli il farmaco e il relativo scontrino. Daniele si accorge che il farmacista non gli ha chiesto il tesserino sanitario che consente di inserire il codice fiscale nello scontrino, ai fini della detrazione fiscale. Allora chiede di poterlo consegnare ma il farmacista gli dice che ormai ha battuto lo scontrino e che non spetta a lui il compito di ricordare ai clienti di esibire la tessera sanitaria. Alle rimostranze di Daniele replica che questi non può addossargli una mancanza che è invece una sua dimenticanza. Il diverbio continua per un po’ ma si conclude senza trovare una soluzione condivisa. Daniele sente di essere stato trattato con scarsa cortesia e poca ragionevolezza, tanto da decidere di rendere pubblica la vicenda scrivendo una lettera ai due principali giornali locali, che in giorni differenti pubblicano la sua lettera di doglianza. Da noi interpellati nei giorni successivi, i titolari della farmacia ci hanno ribadito che la legge (326/2003) attribuisce  al farmacista l’obbligo di richiedere la tessera sanitaria solo per le prescrizioni effettuate su ricettario S.S.N., la cosiddetta ricetta “rossa”, mentre per l’acquisto di farmaci prescritti su cosiddetta ricetta “bianca”, il rilascio dello scontrino riportante il codice fiscale del cliente avviene solo dietro esplicita richiesta da parte di quest’ultimo (Lg.222/2007, art.39, comma 3). Questa differenza di modalità  risiede anche in una eventuale tutela della privacy che il cliente potrebbe volersi garantire, a fronte di farmaci non prescritti a carico del S.S.N. Questo, in sintesi, lo svolgersi dei fatti.

Postate sul sito i vostri commenti, le considerazioni ed eventualmente il racconto di esperienze analoghe. Intanto vi proponiamo una possibile interpretazione dei fatti: vai a PUNTO DI VISTA
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